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SUPereremo la plastica usa e getta? La direttiva europea Single Use Plastics e la sua applicazione nel contesto italiano.

30 Giugno 2022

Il basso costo (presunto) e la versatilità delle materie plastiche ne hanno fatto un materiale onnipresente nella vita quotidiana. La loro produzione e smaltimento, però, se non avviene all’interno delle filiere di riciclo, ha un impatto negativo sull’ambiente e la salute degli ecosistemi.
Secondo un rapporto del WWF, uscito nel 2019 ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo e si prevede che entro il 2050 l’inquinamento nell’area mediterranea quadruplichi.

Nel Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare (COM(2015) 614/2), la Commissione Europea ha individuato il mondo delle plastiche come priorità chiave e si è impegnata a elaborare “una strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e tenere conto del loro intero ciclo di vita”.
Con la Comunicazione (COM(2018)0028) del 16 gennaio 2018, la Commissione ha elaborato la Strategia europea per la plastica nell’economia circolare, frutto degli impegni assunti nel piano d’azione UE sulla produzione e l’uso della plastica.
L’obiettivo di tale Strategia è di promuovere una progettazione della plastica e dei prodotti che la contengono, assicurando entro il 2030 la piena riciclabilità di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nell’Unione europea, nonché il riciclo di oltre la metà dei rifiuti plastici.
Nella Strategia, inoltre, al fine di diminuire la produzione dei rifiuti di plastica e il loro abbandono in mare, viene posta particolare attenzione ai prodotti in plastica monouso e agli attrezzi per la pesca contenenti plastica, oggetto della Direttiva UE 2019/904, meglio conosciuta come direttiva SUP (Single Use Plastics), entrata in vigore in Italia il 14 gennaio 2022.

Divergenze tra Europa e Italia

La direttiva europea definisce la plastica quel “materiale costituito da un polimero […] cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”(Art. 3)

Questo significa che le restrizioni e le ulteriori regole/target presenti nella Direttiva si applicano sia alle plastiche tradizionali che alle plastiche realizzate a partire da biomasse (biobased), indipendentemente dal fatto che siano o meno biodegradabili e compostabili. Infatti, le principali plastiche  biobased comunemente utilizzate per la realizzazione di articoli in plastica monouso biodegradabili e compostabili (es. PLA, Mater-Bi) sono, polimeri naturali modificati chimicamente derivanti dalla trasformazione degli zuccheri presenti nel mais, barbabietola, canna da zucchero e altri materiali naturali.

Proprio questo aspetto è stato uno dei punti oggetto di modifica da parte del governo italiano. Il decreto legislativo italiano (n. 196/2021) che recepisce la direttiva, infatti, esclude gli articoli monouso in plastica compostabile secondo gli standard UNI EN 13432 e UNI EN 14995 prodotti con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (e quindi biobased); soglia che salirà al 60% a partire dal 1° gennaio 2024. Sono esclusi dall’applicazione della direttiva anche i poliaccoppiati cioè i prodotti con rivestimento polimerico in proporzione inferiore al 10% del peso dell’articolo, purché non siano un componente strutturale del prodotto finito. Tali eccezioni, specifica il decreto, sono ammissibili a patto che non vi siano alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso oggetto della direttiva e destinati al contatto con alimenti e per casi specifici quali, ad esempio, i circuiti controllati di mense di strutture pubbliche al fine di garantire livelli idonei di igiene e sicurezza, e qualora l’impatto ambientale sia minore di quello delle relative alternative riutilizzabili.

Pur non prevedendo un automatico utilizzo di plastiche biodegradabili e compostabili, di fatto si promuove e rende possibile tale alternativa (di materiale) a discapito di alternative riutilizzabili,e  quindi alternative di comportamenti. Infatti, prima ancora di un problema di materiali (plastiche fossili no/plastiche di origine vegetale sì) vi è un problema di eccesso di prodotti mono uso che andrebbero ripensati totalmente per essere riutilizzati. Un esempio sono le stoviglioteche.

Riduzioni al consumo e obiettivi di riciclo

La normativa, inoltre, prevede la riduzioni al consumo di taluni prodotti come contenitori per alimenti (destinati al consumo immediato) e tazze per bevande inclusi i relativi tappi e coperchi. Per altre tipologie di prodotti prevede, invece, il divieto di immissione sul mercato, precisamente per: bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti in polistirene espanso (destinati al consumo immediato) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, prodotti di plastica oxo-degradabile[1].

I contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, come le bottiglie, e relativi tappi e coperchi, possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto, garantendo i requisiti di sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.

Le ulteriori importanti novità introdotte con la direttiva SUP riguardano l’obbligo di un contenuto minimo medio nazionale di materiale riciclato per le bottiglie in plastica (25% al 2025 per le bottiglie in PET con capacità fino a tre litri; 30% al 2030 per tutte le bottiglie per bevande con capacità fino a tre litri) e obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie in PET, rispetto all’immesso sul mercato (77% entro il 2025; 90% entro il 2029).

Nulla tuttavia si dice sulla necessità di ridurre l’immesso al consumo dei contenitori per bevande in PET, aspetto particolarmente rilevante per l’Italia, che dell’acqua minerale in bottiglia è il terzo paese al mondo per consumo dopo Messico e Thailandia, con un consumo nel 2019 relativo alle sole bottiglie in plastica, stimato in circa 10 miliardi di unità.

Per il raggiungimento dei predetti livelli di raccolta differenziata è prevista la possibilità di istituire sistemi di cauzione e rimborso o di obiettivi specifici per i sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Viene, inoltre, istituito il regime EPR  per i filtri per prodotti a base di tabacco, palloncini, salviette umidificate e attrezzi da pesca. L’estensione della responsabilità sarà anche finanziaria per i produttori degli imballaggi: prevede, infatti, la definizione dei costi necessari per la rimozione dei relativi rifiuti dispersi nell’ambiente e per il successivo trasporto e trattamento.

Possibili soluzioni alternative per contrastare il monouso

  • Stoviglioteche.
  • Macchine per bevande con opzione erogazione bevanda senza bicchiere così che l’utente possa usare il proprio.
  • Incentivare politiche “riempi la borraccia” presso attività di ristorazione/somministrazione per moltiplicare i punti di accesso all’acqua potabile sul territorio nazionale.
  • Divieto di cessione gratuita dei contenitori monouso per la somministrazione di alimenti e bevande e l’obbligo di mettere a disposizione del consumatore contenitori riutilizzabili senza maggiori costi (fatta eccezione per l’eventuale cauzione).
  • Tassazione applicata a tutti gli articoli monouso collocati sul mercato nazionale, finalizzando parte del gettito al sostegno di progetti volti a favorire la diffusione e il consolidamento di alternative basate sull’impiego di prodotti riutilizzabili.


[1]Materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica, Art. 3 Direttiva (UE) 2019/904

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