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Ridurre, riutilizzare (ricontenere) e riciclare. Cosa dice il nuovo regolamento sugli imballaggi

20 Febbraio 2025

L’11 febbraio è entrato in vigore il Regolamento 2025/40, il nuovo regolamento UE su imballaggi e rifiuti da imballaggi. Con esso, finalmente, la nostra amata R “Ricontenere” trova cittadinanza nel corpus normativo dell’Unione Europea. Ricontenere è una parola che non esiste in italiano ma il suo significato è evidente: un bene pensato per contenere qualcosa deve continuare a contenere nuovamente per lungo tempo, e non una sola volta.

Rientrano in questa categoria la logistica dello sfuso (il cliente si procura l’imballaggio per trasportare i prodotti che acquista) e quella del vuoto a rendere, dove l’imballaggio, una volta usato, viene ritirato, lavato e riusato nuovamente come imballaggio, su scala industriale. 

Cosa dice il nuovo regolamento sugli imballaggi

Secondo l’articolo 11 del Regolamento, un imballaggio immesso sul mercato a decorrere è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti: 

  • è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte
  • può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza alimentare e di igiene 
  • consente l’apposizione dell’etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull’imballaggio stesso, 
  • quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili 

Dare un nome e un posto alla R Ricontenere all’interno della gerarchia delle R, significa offrire un indirizzo operativo alle imprese e una priorità politica ai policy maker per contrastare l’imperativo dell’usa e getta, dominante nel settore degli imballaggi.

Il Regolamento imballaggi, infatti, è un concreto passo avanti nell’impegno dell’Europa verso un’economia circolare. Per la prima volta agli Stati membri viene imposto di raggiungere obiettivi vincolanti di prevenzione dei rifiuti (5% al 2030, 10% al 2035, 15% al 2040 rispetto al 2018) mentre le norme precedenti includevano solo obiettivi di avvio a riciclo o obiettivi di riciclo.      

Criticità

Tuttavia, il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 22 gennaio 2025, è molto indebolito rispetto alla proposta iniziale. Infatti, durante le negoziazioni, avvenute tra la proposta del Regolamento da parte della Commissione europea (il 30 novembre 2022) e il voto in Parlamento (il 24 aprile 2024), c’è stata una forte azione di lobby sui legislatori da parte dei produttori di imballaggi monouso, soprattutto in carta e cartone, e delle catene di ristorazione fast-food, come ha documentato il giornale d’investigazione Contexte.

Di conseguenza le due misure più ambiziose, obiettivi di riuso e restrizioni sugli imballaggi monouso, sono state particolarmente indebolite. Il risultato è l’esenzione del settore della ristorazione da qualsiasi obbligo sull’utilizzo di imballaggi riutilizzabili, sia per l’asporto che per la ristorazione in loco.
Il testo di compromesso recita infatti che entro il 2030, le attività di take-away dovranno sforzarsi di offrire il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo (Art. 33 comma 5). Inoltre, il settore carta e cartone è stato cancellato dalla lista degli imballaggi monouso da vietare negli alberghi e nei ristoranti, limitando il divieto ai soli imballaggi in plastica. 

Il Regolamento è comunque un primo punto fermo con cui l’Europa ribadisce il proprio impegno a 

  • ridurre l’utilizzo degli imballaggi, incentivando anche l’uso di propri contenitori portati da casa senza compromettere la sicurezza e l’igiene alimentare; 
  • garantire che tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile
  • incentivare l’uso di contenuto riciclato negli imballaggi 

Vediamo ora per punti le novità salienti del Regolamento, rispetto a questi tre obiettivi

Prevenzione e riduzione 

Acqua di rubinetto al ristorante (Articolo 43)
Gli Stati membri dovranno incentivare i ristoranti, le mense, i bar, le caffetterie e i servizi di catering a servire l’acqua del rubinetto, se disponibile, gratuitamente o con un basso costo di servizio in contenitori riutilizzabili o ricaricabili.

Contenitori da casa (Art. 32)                                              
Nella vendita di cibo e bevande da asporto, dovrà essere garantita ai consumatori, dal 2030, la possibilità di servirsi di propri contenitori.
I locali dovranno far sì che i prodotti venduti in questo modo siano più convenienti. E dovranno rendere chiaramente visibile l’opzione.

Riutilizzabilità e riciclabilità

Gli Stati membri dovranno adottare misure per incoraggiare la creazione di sistemi per il riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e sistemi per il riempimento in modo ecologico. (Art. 51)

Obiettivi di riutilizzo (Art. 29) 
Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. I target variano a seconda del tipo di imballaggio. 

  • Per bevande alcoliche e non alcoliche dovrà essere riutilizzabile almeno il 10% degli imballaggi entro il 2030 (sono esclusi vino, liquori, latte e altre bevande altamente deperibili).
  • Per imballaggi secondari legati al trasporto e alla vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti)  dovrà essere riutilizzabile almeno il 40% degli imballaggi entro il 2030

Packaging riciclabile (Art. 6)
Tutti gli imballaggi dovranno essere “progettati in vista del riciclaggio“, cioè riciclabili, entro il 2030 e tutti gli imballaggi dovranno essere “riciclati su scala” entro il 2035. 
Sono previste esenzioni per legno leggero, sughero, tessuti, gomma, ceramica, porcellana o cera.

Obiettivi di riciclo (Art. 52) 
Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti. Entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti.

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione (Art. 49)
Obiettivi di raccolta differenziata per bottiglie e lattine. Il 90% dei contenitori per bevande monouso in plastica e metallo (fino a tre litri) dovrà essere raccolto separatamente entro il 2029. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati sono tenuti a istituire sistemi di deposito su cauzione (DRS) per questi formati di imballaggio.

Contenuto riciclato negli imballaggi

Per qualsiasi parte in plastica dell’imballaggio vengono fissati obiettivi minimi di contenuto riciclato, con due obiettivi temporali distinti (2030 e 2040) e con percentuali diverse a seconda del tipo di imballaggio. (Art 7)

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